Chi accende il fuoco deve curare che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali. Inoltre deve assistervi fino a quando il fuoco non sia completamente spento. Deve, infine osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione. (Art. 57 c. 5 del Regolamento comunale di Polizia Rurale
Approfondimenti:
L. R. n. 15/2018 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Scheda informativa sul sito della Regione Piemonte